Onorevoli Colleghi! - I problemi sorti in materia di indennizzi per i beni, diritti ed interessi, che sono stati trasferiti e ceduti allo Stato jugoslavo per effetto del Trattato di pace e di successivi accordi internazionali, sono problemi tuttora tenacemente sentiti, è il caso di dire sofferti, dai profughi giuliani e dalmati che in numero di 350 mila hanno abbandonato le loro terre natie passate sotto la sovranità dello Stato jugoslavo.
I profughi si sono reinseriti, sia pure faticosamente e lentamente, nei vari settori del lavoro e della vita produttiva e sono diventati un elemento importante, se non decisivo, per la stabilità e il progresso economico-sociale delle città e delle regioni ove essi si sono stabiliti dopo l'esodo. Un buon numero di essi, invece, è stato costretto ad intraprendere la via dell'emigrazione in terre straniere oltreoceano dove ha ricostruito il focolare.
Molti di questi esuli, già titolari di beni e di diritti dei quali sono stati spogliati, hanno sopportato sacrifici di ogni genere; la loro sistemazione nelle attuali sedi si è realizzata stentatamente e dopo attese di anni; tanto più sono rimasti colpiti e delusi dai ritardi frapposti dal Parlamento e dai Governi nel considerare il problema dell'indennizzo dei loro beni e dell'insufficienza ed inorganicità dei provvedimenti compensativi adottati dopo oltre mezzo secolo dalla firma del Trattato di pace.
Scarsi di risultati definitivi si sono rivelati sinora gli sforzi degli organismi rappresentativi degli esuli e dei gruppi di volonterosi per giungere ad una soluzione definitiva del problema.
Se nei primi anni del dopoguerra le condizioni del Paese erano drammatiche e gli sforzi di tutti dovevano essere protesi a rimetterlo in piedi, la ripresa si è poi
rivalutazione fino a lire 100.000
| 350
| da lire 100.001 a 200.000
| 150
| da lire 200.001 a 500.000
| 50
| da lire 500.001 fino a 1.000.000
| 30
| da lire 1.000.001 fino a 5.000.000
| 20
| oltre i 5.000.000
| 10
| |
Va tenuto anche presente che con le liquidazioni precedenti, i proprietari e gli aventi diritto avevano tutti ottenuto complessivamente 200 volte il valore del 1938.
Per stabilire quanto gli esuli hanno diritto di ottenere a titolo di risarcimento definitivo, si deve applicare sulle stime dei beni il coefficiente di rivalutazione
Coefficiente di rivalutazione edifici privati dal 1940 al 1993 | x parametro rivalutazione ISTAT dal 1993 al 2001: 1,2604 x 1.831
| x parametro rivalutazione ISTAT per l'anno 2002: 1,03 x 2.308
| x parametro rivalutazione ISTAT dal 1938 al 1940: 1,219 x 2.377
| arrotondato a
| |
Nella tabella B sono individuati i coefficienti da utilizzare per il risarcimento definitivo, tenendo presenti gli scaglioni previsti nella su riportata tabella A allegata alla legge n. 137 del 2001.
Valore dei beni
nel 1938 | Fino a
100.000 | Da 100.101
a 200.000 | Da 200.001
a 500.000 | Da 500.001
a 1.000.000 | Da 1.000.001
a 5.000.000 | Oltre
5.000.000 |
Coefficiente di
rivalutazione ad oggi x valore '38 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
Meno pagamenti
in base a leggi precedenti x valore '38 | - | - | - | - | - | - |
Meno pagamenti
in base L. 137/01 x valore '38 | - | - | - | - | - | - |
Coefficiente netto per
liquidazione definitiva x valore '38 | 2.350 | 2.550 | 2.650 | 2.670 | 2.680 | 2.690 |
Si sottopone quindi al Parlamento la proposta di legge per integrare le disposizioni della legge n. 137 del 2001 per fare sì che a quanti hanno già ottenuto la liquidazione prevista dalla medesima legge, possa essere liquidato quanto spettante in via definitiva, in modo da chiudere anche questa vicenda lasciataci in eredità dalle vicende legate alla sconfitta dell'Italia nella seconda guerra mondiale.